Lo Statuto

Statuto della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese

Indice

  • Articolo 01 – Definizioni
  • Articolo 02 – Costituzione, denominazione, sede della Comunità
  • Articolo 03 – Finalità e competenze della Comunità Montana
  • Articolo 04 – Strumenti per l’attuazione dei fini istituzionali
  • Articolo 05 – Regolamenti
  • Articolo 06 – Albo Pretorio
  • Articolo 07 – Organi della Comunità Montana
  • Articolo 08 – Composizione e nomina dell’Assemblea
  • Articolo 09 – Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea
  • Articolo 10 – Funzioni e competenze dell’Assemblea – Ufficio di presidenza
  • Articolo 11 – Gruppi e capigruppo assembleari
  • Articolo 12 – Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell’Assemblea
  • Articolo 13 – Sedute dell’Assemblea
  • Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea
  • Articolo 15 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell’Assemblea
  • Articolo 16 – Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri
  • Articolo 17 – Decadenza e sostituzione dei Consiglieri
  • Articolo 18 – Commissioni Assembleari
  • Articolo 19 – Pari opportunità
  • Articolo 20 – Permessi ed indennità
  • Articolo 21 – Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva
  • Articolo 22 – Competenze del Presidente
  • Articolo 23 – Competenze della Giunta Esecutiva
  • Articolo 24 – Riunioni della Giunta Esecutiva
  • Articolo 25 – Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva
  • Articolo 26 – Ineleggibilità e incompatibilità
  • Articolo 27 – Revisore dei Conti
  • Articolo 28 – Verbali e deliberazioni
  • Articolo 29 – Controllo sugli Organi e sugli Atti
  • Articolo 30 – Criteri generali
  • Articolo 31 – Presentazione di istanze e osservazioni
  • Articolo 32 – Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali
  • Articolo 33 – Referendum consultivo
  • Articolo 34 – Difensore Civico
  • Articolo 35 – Convenzioni / Programmazione negoziata
  • Articolo 36 – Strumenti di Programmazione
  • Articolo 37 – Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
  • Articolo 38 – Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
  • Articolo 39 – Principi e criteri direttivi per l’attività amministrativa
  • Articolo 40 – Personale della Comunità Montana
  • Articolo 41 – Segretario/Direttore della Comunità Montana
  • Articolo 42 – Gestione dei servizi pubblici
  • Articolo 43 – Finanziamento della Comunità Montana
  • Articolo 44 – Demanio e patrimonio
  • Articolo 45- Tesoreria
  • Articolo 46 – Bilancio e contabilità
  • Articolo 47 – Entrata in vigore dello Statuto

Titolo I – Principi Fondamentali

Articolo 1 – Definizioni

  1. 
Ai fini del presente Statuto col termine:
  • a) Comunità Montana si intende la Comunità Montana – Zona 1 “Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese”;
  • 
b) L.R. 19/08 si intende la Legge della Regione Lombardia n. 19 del 27 giugno 2008 “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
  • c) L.R. 25/07 si intende la Legge della Regione Lombardia n. 25 del 15 ottobre 2007 “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”.
  • d) T.U. si intende il  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
  • e) Presidente si intende il Presidente della Giunta Esecutiva il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana;
  • f) Assessori si intendono i membri della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;
  • 
g) Presidente dell’Assemblea si intende il Presidente dell’Assemblea della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese oltre che Presidente dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea.
  • 
h) Consiglieri si intendono i membri dell’Assemblea della Comunità Montana.

Articolo 2 – Costituzione, denominazione, sede della Comunità Montana

  1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26.06.2009 n. 6497, è costituita la Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese tra i Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Borgo Priolo, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Montalto Pavese, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Valverde, Val di Nizza, Varzi e Zavattarello, componenti la zona omogenea n. 1, di cui all’art. 2 della L.R. 19/08.
  2. La Comunità Montana ha autonomia statutaria, ha sede principale nel Comune di Varzi (PV), ha un proprio gonfalone ed uno stemma adottati con deliberazione assembleare.
3. L’uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento che norma anche i casi di concessione e le modalità d’uso dello stemma.

Articolo 3 – Finalità e competenze della Comunità Montana

  1. La Comunità Montana, in aderenza ai principi dello Statuto d’Autonomia della Lombardia, che riconosce la specificità del territorio montano, ha per fine essenziale la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone che la costituiscono e la promozione dell’esercizio associato delle funzioni comunali.
  2. La Comunità Montana si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

    • a) costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l’esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all’attività amministrativa dei Comuni associati;
    • b) promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
    • c) fornisce alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall’ambiente montano ed ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono;
    • d) predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione;
    • e)individua ed incentiva le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell’intento di sostenere, sviluppare ed ammodernare l’agricoltura del suo territorio;
    • 
f)  opera nei settori artigianale, commerciale,  turistico ed industriale, per il superamento degli squilibri esistenti; 
    • 
g) tutela il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale, promuovendo anche il censimento del patrimonio edilizio dei nuclei di più antica  formazione, favorisce inoltre l’istruzione e lo sviluppo culturale della popolazione;
    • h) promuove iniziative di Protezione Civile in accordo con i Comuni;
    • i) promuove, attraverso le forme più appropriate, lo studio, la conoscenza, l’approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio  ed elabora idee, proposte, linee di soluzione.
  3. La Comunità Montana nell’elaborazione e nell’attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca  la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze  sociali, politiche, economiche e culturali operanti sul territorio.

Articolo 4  – Strumenti per l’attuazione dei fini istituzionali

  1. La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione e l’attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani pluriennali di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale.
  2. Nell’espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

    • a) assumere funzioni proprie dei Comuni membri, della Provincia, della Regione e dello Stato, su delega degli stessi e previa delibera di accettazione dell’Assemblea;
    • b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi, a Società con partecipazione pubblica o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l’esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell’ambito delle rispettive competenze territoriali;
    • c) assumere funzioni in materia di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell’ambito delle disposizioni di legge;
    • d) stipulare convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica nell’ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;
    • e) partecipare ad iniziative della Provincia, delle altre Comunità Montane e dei Comuni o di altri soggetti pubblici o privati, purchè finalizzate allo sviluppo e/o alla promozione dell’ambito territoriale di competenza;
    • 
f) costituire o partecipare a Società a capitale pubblico locale ai sensi delle normative vigenti;
    • g) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini.

Articolo 5  – Regolamenti

  1. La Comunità Montana emana regolamenti in tutte le materie di sua competenza, previsti dalla legge e dallo statuto.
  2. Salvo le deroghe previste dalla legge, l’esercizio della potestà regolamentare spetta all’Assemblea.
  3. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
  4. I regolamenti sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dopo l’adozione della delibera di approvazione.

Articolo 6 – Albo Pretorio

  1. Nel palazzo adibito a sede principale della Comunità Montana, la Giunta Esecutiva destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.
  3. La Comunità Montana ha un proprio sito internet nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative a bandi, concorsi, gare d’appalto, a sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Titolo II – Ordinamento Istituzionale

Articolo 7 – Organi della Comunità Montana

  1. Sono organi della Comunità Montana:
    • a) l’Assemblea;
    • b) la Giunta Esecutiva;
    • c) il Presidente della Giunta Esecutiva.
  2. I membri dell’Assemblea assumono il nome di Consiglieri della Comunità Montana; i membri della Giunta Esecutiva quello di Assessori della Comunità.

Articolo 8 – Composizione e nomina dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana o da loro delegati scelti dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza dei rispettivi Comuni.
  2. Fatto salvo quanto precisato al successivo art. 17, c. 2, i Sindaci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana eventuali variazioni in ordine ai rappresentanti del Comune nell’Assemblea della Comunità Montana.

Articolo 09 – Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei membri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

Articolo 10 – Funzioni e competenze dell’Assemblea – Ufficio di Presidenza

  1. L’Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
  2. L’Assemblea nella sua prima riunione è presieduta dal consigliere più anziano di età e procede, nell’ordine, alla convalida dei propri membri, all’elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva e all’elezione dell’Ufficio di Presidenza.
  3. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell’Assemblea e da due Vice-Presidenti, di cui almeno uno appartenente alla minoranza risultante dagli esiti dell’elezione della Giunta Esecutiva. A tale proposito si intende appartenente alla minoranza il consigliere che non abbia votato per la lista cui appartiene il Presidente neo eletto.
  4. L’elezione del Presidente dell’Assemblea si effettua a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad una seconda votazione dove risulterà eletto il Consigliere che raggiungerà la maggioranza semplice, purché alla votazione partecipi almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati.
  5. L’elezione dei Vice-Presidenti avviene, dopo l’elezione del Presidente dell’Assemblea, con un’unica votazione a scrutinio segreto ove ogni Consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito al precedente comma 3.
  6. Nelle more dell’elezione del Presidente e del Presidente dell’Assemblea, l’organo è presieduto dal consigliere più anziano di età.
  7. In particolare l’Assemblea delibera i seguenti atti fondamentali:

    • a) lo Statuto dell’Ente, i regolamenti, fatta esclusione per quello concernente l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
    • b) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale ed i suoi aggiornamenti con le relative indicazioni urbanistiche, i programmi pluriennali di opere ed interventi, gli annuali programmi operativi di esecuzione;
    • c) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;
    • d) la costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell’Ente a Società di capitali, l’affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
    • e) gli indirizzi da osservare da parte di Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
    • f) la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari;
    • g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di servizi a carattere continuativo;
    • h) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute;
    • i) la determinazione di eventuali contributi annui da corrispondere da parte dei Comuni componenti.
  8. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi della Comunità  Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta Esecutiva e sono sottoposte a ratifica dell’Assemblea nella prima seduta utile, successiva alla deliberazione della Giunta Esecutiva e comunque entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

Articolo 11 – Gruppi e capigruppo assembleari

  1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo.
  2. Un gruppo deve essere costituito da un minimo di n. 3 Consiglieri che devono sottoscrivere il documento istitutivo del gruppo stesso.
  3. I Consiglieri che non sottoscrivono l’appartenenza ad un gruppo costituiscono il gruppo misto.
  4. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell’Assemblea ciascun gruppo nomina il proprio capogruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al Segretario.
  5. Dell’avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all’Assemblea da parte del suo Presidente.
  6. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano di età.
  7. Le comunicazioni ai capigruppo sono effettuate presso il recapito dagli stessi indicato o con PEC al Comune di appartenenza.
  8. E’ istituita la Conferenza dei capigruppo, composta dai capigruppo stessi, dall’ufficio di presidenza e coordinata dal Presidente della Comunità Montana, la quale ha il ruolo di collegamento tra l’Assemblea e la Giunta Esecutiva. La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente dell’Assemblea su richiesta del Presidente o di almeno la metà dei capigruppo assembleari.
  9. Quando la riunione è preparatoria dell’Assemblea si riunisce almeno quindici giorni prima della seduta.

Articolo 12 – Validità, procedimento delle sedute e deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
  2. Per la validità della seduta in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo quella di prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
  3. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando è altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.
  4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Assemblea e, in subordine, da uno dei due Vice-Presidenti; nel caso di loro assenza o di incompatibilità, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età presente.
  5. Le sedute dell’Assemblea della Comunità  Montana sono pubbliche.
  6. Di norma non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, l’Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
  7. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge e dal presente Statuto o dal regolamento di cui all’art. 9, avvengono per alzata di mano.
  8. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le  votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge o dal presente Statuto.
  9. Le sedute hanno luogo di norma nel territorio dove ha sede la Comunità Montana, salvo quando sia altrimenti stabilito dalla Giunta Esecutiva in accordo con l’Ufficio di Presidenza.

Articolo 13 – Sedute dell’Assemblea

  1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno in seduta ordinaria:
    • a) per l’approvazione del rendiconto del bilancio dell’anno precedente
    • b) per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo.
  2. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo richieda e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea stessa.

  3. Nel caso di richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, la convocazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta stessa e con le modalità stabilite dall’articolo successivo.


Articolo 14 – Convocazione dell’Assemblea.

  1. La data di convocazione dell’Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell’Assemblea sentiti il Presidente della Comunità Montana, la Giunta Esecutiva e, soltanto nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri, anche la Conferenza dei Capigruppo.
  2. Nei casi previsti dall’art. 13, comma 3, all’ordine del giorno devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti.
  3. L’avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell’Assemblea, è inviato ai Consiglieri mediante lettera raccomandata o PEC da spedirsi almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Detto avviso è esposto all’albo della Comunità Montana e trasmesso ai Comuni membri per l’affissione ai rispettivi albi.
  4. In caso d’urgenza il termine, di cui al precedente comma, è ridotto a 48 ore, mediante convocazione telegrafica o a mezzo telefax o PEC.
  5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta.
  6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo lo stesso giorno almeno un’ora dopo, dovrà tenersi comunque non oltre 10 giorni dalla prima e dovrà essere preannunciata con l’avviso di prima convocazione.
  7. In caso di aggiornamento della seduta, la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5.
  8. La convocazione dell’Assemblea per la convalida dei componenti e per l’elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva, è disposta dal Presidente uscente, entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.

Articolo 15 – Iniziativa  per gli atti e le deliberazioni  di  competenza dell’Assemblea.

  1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell’Assemblea spetta alla Giunta Esecutiva ed a ciascuno dei Consiglieri.

Articolo 16 – Interpellanze, interrogazioni, mozioni ed altri diritti dei Consiglieri.

  1. Ogni Consigliere può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni al Presidente della Comunità Montana con richiesta di risposta scritta o verbale, conformemente a quanto indicato nel regolamento dell’assemblea.
  2. Alle interpellanze che richiedono risposta verbale, la risposta deve essere data nella prima seduta assembleare successiva alla presentazione, purché pervengano al protocollo dell’Ente prima dell’invio dell’avviso di convocazione di cui all’articolo 14, comma 3.
  3. Devono essere discusse seduta stante le mozioni relative ad argomenti all’ordine del giorno della seduta. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare mozioni, che devono avere forma scritta ed essere conformi alle disposizioni del Regolamento dell’Assemblea.
  4. Nelle sedute dove è iscritta all’ordine del giorno la discussione del bilancio, non è possibile la presentazione di mozioni.
  5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli Enti o Aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all’espletamento del proprio mandato. L’esercizio di tale diritto è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 17 – Decadenza e sostituzione dei Consiglieri.

  1. Il membro dell’Assemblea decade:
    • 
a) per dimissioni volontarie,
    • b) per dimissioni dalla carica di consigliere comunale,
    • c) per la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale,
    • d) per revoca, da parte del Sindaco che l’ha delegato.
2. Sia la delega, sia la revoca della delega da parte del Sindaco, che dovessero pervenire al protocollo dell’Ente dopo la spedizione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, non potranno essere fatte valere per la rappresentanza del Comune nell’assemblea già convocata.

Articolo 18 – Commissioni Assembleari

  1. L’assemblea può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri.
  2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione, se presenti.
  3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinati con apposito regolamento.

Articolo 19 – Pari opportunità

  1. La Comunità Montana promuove idonee iniziative atte a garantire la piena realizzazione delle pari condizioni tra uomo e donna.
Articolo 20 – Permessi ed indennità
1. In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti ai Presidenti ed ai membri della Giunta Esecutiva, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri, si applicano le norme di legge in vigore.
  2. La misura delle indennità spettanti al Presidente ed ai membri della Giunta Esecutiva è deliberata dalla Giunta Esecutiva medesima nella misura massima del 30% di quella prevista per un Comune avente popolazione pari a quella montana della Comunità Montana.
  3. L’indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l’indennità della Comunità Montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l’importo spettante per la carica ricoperta nel Comune, a prescindere dall’importo effettivamente percepito nel Comune medesimo. Al Presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell’assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.
  4. L’importo del gettone di presenza spettante ai membri dell’Assemblea è deliberato dall’Assemblea stessa nella percentuale del 30% di quella prevista per i consiglieri di un comune avente popolazione pari a quella montana della Comunità Montana, fatti salvi i limiti della normativa vigente.
  5. In caso di variazione della normativa attualmente vigente in materia, se ne acquisiranno le disposizioni senza dover intervenire con modifica al presente Statuto.

Articolo 21 – Elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva

  1. Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva sono eletti dall’Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i Sindaci e gli assessori in carica dei Comuni facenti parte della Comunità Montana; possono essere eletti anche consiglieri comunali dei Comuni della Comunità Montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli.
  2. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da n. 4 membri.
  3. L’elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato Presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati. Risulteranno eletti Assessori i primi 4 nominativi in ordine progressivo, mentre gli altri nominativi costituiranno le riserve a cui attingere per scorrimento della lista in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri della Giunta Esecutiva. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei rappresentanti; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l’Assemblea è sciolta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.15, comma 4 della L.R. 19/08.
4. Le liste contenenti i nominativi del Presidente e degli altri membri della Giunta Esecutiva (numerati progressivamente per le ragioni di cui al precedente comma 3) sono depositate, unitamente al documento programmatico, almeno tre giorni prima di quello fissato per l’elezione.
5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente, decade anche la Giunta Esecutiva e si procede con le stesse modalità di cui al comma 3.
6. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della Giunta Esecutiva, diverso dal Presidente, si fa luogo allo scorrimento della lista di cui al comma 3 e, in caso di esaurimento della lista medesima, l’Assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Articolo 22 – Competenze del Presidente

  1. Il Presidente:
    • 
a) rappresenta la Comunità Montana;
    • b) ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
    • c) delega un componente della Giunta esecutiva a svolgere le funzioni vicarie in caso di necessità;
    • d) convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
    • e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all’esecuzione degli atti;
    • f)   nomina i Responsabili di area e di servizio e attribuisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
    • g) sulla base degli indirizzi stabiliti dall’Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private.
2. Il Presidente, inoltre, emana gli atti che le leggi attribuiscono alla sua competenza, esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti e sovrintende all’espletamento di funzioni attribuite o delegate.
3. Su conforme parere della Giunta Esecutiva, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato. Del conferimento di tali incarichi è data comunicazione all’Assemblea.

Articolo 23 – Competenze della Giunta Esecutiva

  1. La Giunta Esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell’Assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività mediante la relazione analitica sul rendiconto di gestione in occasione dell’approvazione del Conto consuntivo annuale.
  2. Alla Giunta Esecutiva compete l’adozione di tutti gli atti d’amministrazione a contenuto generale od ad elevata discrezionalità, e di tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva dell’Assemblea, del Presidente, del Segretario, dei Dirigenti e dei Responsabili dei servizi.
  3. La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
  4. La Giunta Esecutiva adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.

Articolo 24 – Riunioni della Giunta Esecutiva

  1. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 15 giorni.
  2. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.
  3. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
  4. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
  5. Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

Articolo 25 – Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva

  1. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica, oltre che in caso  di dimissioni, in seguito ad approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  2. La mozione è sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana e i nominativi dei nuovi membri della Giunta Esecutiva, in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Per le modalità di elezione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 21, comma 3.
  3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell’Ente.
  4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta Esecutiva è inammissibile.
  5. La decadenza dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, comporta la decadenza dell’intera Giunta Esecutiva.
  6. Il Presidente e la Giunta Esecutiva durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l’elezione dei successori.

Articolo 26 – Ineleggibilità e incompatibilità

  1. Ai componenti gli Organi della Comunità Montana si applicano le ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.
  2. In tutti i casi in cui si verifichino incompatibilità di cariche, l’opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
  3. In mancanza di opzione da parte dell’interessato, l’Assemblea dichiara la decadenza dalla carica  ricoperta nell’ambito della Comunità Montana.
  4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.

Articolo 27 – Revisore dei Conti

  1. L’Assemblea nomina a maggioranza assoluta dei componenti un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
  2. Il Revisore dura in carica tre anni non è  revocabile, salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta ed è rieleggibile una sola volta.
  3. Le modalità di nomina, le incompatibilità, le funzioni ed i compensi, sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità della Comunità Montana e dalle specifiche norme di legge in vigore.
  4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere, a tal fine, la collaborazione del personale della Comunità Montana.

Articolo 28 – Verbali e deliberazioni.

  1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, che sottoscrive assieme al Presidente della seduta.
  2. Nei verbali delle riunioni dell’Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri non saranno riportate per esteso ma solo per sintesi in quanto di ogni seduta verrà conservata agli atti la registrazione, per un periodo di cinque anni. Analogamente i risultati delle singole votazioni verranno riportati nel loro totale, senza specificare nominativamente i consiglieri contrari o astenuti, fatta salva la possibilità per gli stessi di richiedere espressamente al Segretario, seduta stante, di essere menzionati nel verbale.
  3. In caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare al Segretario, prima del termine dell’Assemblea, il testo scritto dell’intervento illustrato.

Articolo 29  – Controllo sugli Organi e sugli Atti

  1. Per il controllo sugli Organi e sugli Atti si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Titolo III – Istituti di Partecipazione

Articolo 30 – Criteri generali

  1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri fini; acquisisce l’espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali, sollecitandone la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione Comunitaria.

Articolo 31 – Presentazione di istanze e osservazioni.

  1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini in ogni modo operanti nel territorio della Comunità Montana, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana stessa, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli organi della Comunità Montana.
  2. Entro trenta giorni dalla registrazione al protocollo generale della Comunità Montana delle istanze di cui al comma precedente, il Presidente provvede a rispondere per iscritto e/o PEC.
Articolo 32 – Consultazioni della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali 
1. Gli Organi della Comunità Montana, per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto con l’Amministrazione Provinciale, i Comuni membri, gli Enti, le Organizzazioni sindacali e di categoria ed altre Associazioni operanti nell’ambito territoriale comunitario.

Articolo 33 – Referendum consultivo

  1. L’Assemblea della Comunità Montana può indire referendum consultivi su materie di particolare rilevanza e di esclusiva competenza della Comunità Montana stessa, con modi e tempi da prevedersi in apposito Regolamento.
  2. In relazione agli argomenti i referendum possono svolgersi anche solo in una parte limitata del territorio della Comunità.
  3. L’indizione di referendum consultivi può essere richiesta:
    • a) dall’Assemblea comunitaria, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
    • b) da almeno n. 10 Consigli Comunali dei Comuni membri;
    • c) da almeno n 4.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell’ambito territoriale di competenza.

Articolo 34 – Difensore Civico

  1. La Comunità Montana può istituire il Difensore Civico quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione della Comunità stessa.
  2. Egli dura in carica quanto l’Assemblea che lo ha eletto, esercita le sue funzioni fino all’insediamento del successore e può essere confermato una sola volta.
  3. Il Difensore Civico svolge le funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione, che definisca tempi, modi e costi.
  4. Il Difensore Civico viene eletto dall’Assemblea, con votazione segreta, tra coloro che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti preventivamente stabiliti dall’apposito regolamento approvato dall’Assemblea stessa.
  5. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
  6. Nel caso in cui dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al precedente comma, la nomina è rinviata alla sedute successive e non è valida fino a quando il candidato non ottiene la maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  7. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:
    • 
a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Comunità Montana;
    • b) gli amministratori di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche a partecipazione pubblica, nonché i titolari, gli amministratori e dirigenti di Enti ed imprese che abbiano con la Comunità Montana rapporti contrattuali per opere o per somministrazioni, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;
    • 
c) i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni convenzionati e dei relativi consorzi;
    • d) dirigenti sindacali o di associazioni di categoria.
  8. L’Ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

  9. L’incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la decadenza dall’Ufficio, dichiarata dall’Assemblea, ove l’interessato non la rimuova entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di accertata incompatibilità.

  10. Il Difensore Civico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni, per decadenza e revoca.

  11. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea a maggioranza dei consiglieri presenti al momento della votazione.

  12. La revoca del Difensore Civico, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni, è dichiarata con deliberazione dell’Assemblea, adottata a maggioranza semplice, ferma restando la partecipazione al voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

  13. Il Difensore Civico invia all’Assemblea, entro il 31 marzo d’ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

  14. Il Difensore Civico può anche inviare all’Assemblea, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.

  15. Per le funzioni dell’Ufficio del Difensore Civico, inoltre, la Comunità Montana, anche a supporto dei Comuni membri, potrà avvalersi della collaborazione della Provincia o di altri Comuni che hanno il Difensore Civico, previa stipula di apposita convenzione regolante i rapporti conseguenti.

Titolo IV – Rapporti con i Comuni e altri enti

Articolo 35 –Convenzioni / Programmazione negoziata

  1. La Comunità Montana può istituire servizi tecnici e di carattere strumentale usufruibili dalle Amministrazioni dei Comuni membri, regolando con apposite convenzioni gli eventuali rapporti economici.
  2. La Comunità Montana può delegare di volta in volta, l’esecuzione di opere e di interventi ai Comuni membri o ad altri Enti pubblici o a società a partecipazione pubblica, stipulando specifiche convenzioni.
  3. Per l’espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità Montana può avvalersi, in base a delibera dell’Assemblea e previo accordo con gli Enti interessati, anche degli uffici periferici della Regione o degli uffici dei Comuni membri e di altri Enti pubblici e dell’operato di Commissioni tecniche all’uopo istituite.
  4. Per la condivisione e l’attuazione delle scelte programmatiche comunitarie, l’Ente opera in coerenza con il disposto della vigente normativa regionale in materia.
  5. Il Presidente della Comunità Montana è autorizzato a promuovere accordi di programma per la definizione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedano per la loro complessità l’azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina delle normative vigenti.

Titolo V – Piani e Programmi della Comunità Montana

Articolo 36 – Strumenti di Programmazione

  1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di durata decennale e il piano pluriennale di opere e interventi, di durata triennale.
  2. Per l’assolvimento dei compiti richiamati nel presente titolo la Comunità Montana può istituire l’ufficio di pianificazione socio-economica e di programmazione.

Articolo 37 – Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

  1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico ha durata decennale e potrà essere soggetto a revisione con la medesima procedura di adozione/approvazione di cui ai commi seguenti.
  2. Per l’elaborazione del progetto di Piano pluriennale di sviluppo socio-economico la Giunta Esecutiva acquisisce le proposte dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.
  3. Il Piano di sviluppo socio-economico, dopo l’adozione da parte dell’Assemblea, è depositato a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web dell’Ente, per un periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione; entro tale periodo possono essere presentate osservazioni e proposte ai Comuni che ne terranno conto per il parere di cui al successivo comma 4.
  4. Il Piano di sviluppo socio-economico adottato dall’Assemblea è trasmesso ai Comuni della Comunità Montana che, entro 60 giorni dal ricevimento, faranno pervenire il proprio parere alla Giunta Esecutiva.
  5. Successivamente al termine di cui al precedente comma 4, l’Assemblea si pronuncia in ordine ai pareri pervenuti ed approva definitivamente il Piano.

Articolo 38 – Partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

  1. La Comunità Montana concorre e partecipa all’elaborazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia e delle sue varianti, formulando le indicazioni per il proprio territorio conformemente alla normativa vigente.

Titolo VI – Amministrazione della Comunità Montana

Articolo 39 – Principi e criteri direttivi per l’attività amministrativa.

  1. La Comunità Montana ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplificazione, di separazione fra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario ed ai Responsabili di area.
  2. L’organizzazione generale degli uffici e dei servizi per i quali è possibile prevedere sedi decentrate, nonché la dotazione organizzativa dell’Ente, sono stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di meritocrazia, professionalità, responsabilità e trasparenza.

Articolo 40 – Personale della Comunità Montana

  1. Il personale della Comunità Montana è assunto mediante concorso pubblico e con altre modalità previste dalla legge.
  2. Il trattamento economico, lo stato giuridico e l’ordinamento del personale sono determinati a norma delle disposizioni vigenti per il personale degli Enti Locali e delle leggi vigenti, mediante apposito “Regolamento degli uffici e dei servizi” da approvarsi dalla Giunta Esecutiva a sensi art.10, comma 7 lett.a).
  3. La struttura organizzativa dell’Ente è ripartita in aree funzionali.
  4. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
    • 
a) l’individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
    • 
b) la dotazione organica del personale;
    • c) l’attribuzione al Segretario, ai dirigenti ed ai responsabili di area di compiti gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;
    • d) il procedimento disciplinare.
  5. La Giunta Esecutiva può deliberare nel rispetto della normativa vigente per il pubblico impiego nel comparto degli Enti Locali, anche al di fuori della dotazione organica, il conferimento di incarichi temporanei e, ricorrendo la motivata necessità, l’assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente all’interno dell’Ente.

  6. La Comunità Montana promuove e realizza la formazione e l’aggiornamento professionale del proprio personale.

Articolo 41 – Segretario/Direttore della Comunità Montana

  1. Il segretario/direttore ha la direzione complessiva dell’attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnico-amministrativa.
  2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dell’Assemblea  e della Giunta Esecutiva e ne dirige l’attività di assistenza e verbalizzazione.
  3. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
  4. Può, previa formale attribuzione delle competenze, effettuate sulla base dei titoli posseduti, essere individuato quale Coordinatore dell’attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
  5. Il Presidente nomina, scegliendolo fra i dirigenti dell’Ente, il Segretario/Direttore, previo parere della Giunta Esecutiva. Le funzioni di Segretario possono essere affidate al di fuori della dotazione organica, attingendo o dal ruolo dei Segretari comunali e provinciali o tramite convenzione con un Comune appartenente alla Comunità Montana, o tramite assunzione con pubblico concorso, a condizione che detto personale non sia presente all’interno dell’Ente.
  6. La Giunta Esecutiva, con provvedimento che disciplina anche il relativo “status” ed il trattamento economico, sceglie, fra i funzionari dell’Ente, il Vice-Segretario, che svolge le funzioni di Segretario in caso di necessità.
  7. Il Segretario/Direttore riferisce all’Assemblea in merito all’attuazione degli obiettivi fissati nei programmi annuali e pluriennali approvati dall’Assemblea stessa.

Articolo 42 – Gestione dei servizi pubblici

  1. La Comunità Montana può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:
    • a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
    • b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    • c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
    • d) a mezzo di Istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
    • e) mediante la costituzione di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente o totale capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
    • f) a mezzo di convenzioni o consorzi, accordi di programma, nonché nelle altre forme previste dalla legge.
2. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento e/o Statuto deliberati dall’Assemblea, fatta salva espressa facoltà derivante da specifiche normative legislative di settore.

Articolo 43 – Finanziamento della Comunità Montana

  1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate previste dalle leggi in vigore e con eventuali contribuzioni dei Comuni associati.
  2. La Comunità Montana indirizza e coordina l’utilizzo di tutti i fondi destinati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo della Comunità Montana medesima.

Articolo 44 – Demanio e patrimonio

  1. La Comunità Montana, relativamente ai propri fini istituzionali, ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, secondo quanto stabilito dalla legge.
  2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli appositi inventari, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento.
  3. La cura, la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell’Ente competono al Responsabile dell’Area Contabile/Finanziaria, che può avvalersi di apposito personale con funzioni economali.

Articolo 45 – Tesoreria

  1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato da apposito regolamento approvato con deliberazione dell’Assemblea.

Articolo 46  – Bilancio e contabilità

  1. 
La finanza e la contabilità della Comunità Montana sono regolate dalle leggi specifiche per le Comunità Montane e per i Comuni, in quanto applicabili.
  2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate dal Regolamento di Contabilità.

Titolo VII – Disposizioni Finali e Transitorie

Articolo 47 – Entrata in vigore dello Statuto

  1. Lo Statuto è deliberato dall’Assemblea, nella prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell’Assemblea stessa; nelle successive votazioni lo Statuto s’intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  2. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio della Comunità Montana; su proprio sito web; e dei Comuni facenti parte della medesima ed entra in vigore decorso tale termine.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle modifiche statutarie.