Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane – L.R. 31/2008 ART. 24

Legge Regionale o5 dicembre 2008 n 31 – art. 24

“Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane”

Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), le seguenti linee di intervento:

  • miglioramento dell’efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;
  • razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;
  • adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per il lavoro nei campi e per le attività di stalla;
  • introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
  • riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;
  • promozione e valorizzazione delle produzioni;
  • realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;
  • sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali;
  • manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale;
  • promozione e sostegno del patrimonio zootecnico regionale e relative azioni connesse.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

BANDO ANNO 2022

L.R. 31/2008 ART. 24 – Interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane

L.R. 31/2008 ART. 24 – Approvazione graduatoria ammessi a finanziamento anno 2022