Guardie Ecologiche Volontarie

Chi sono e cosa fanno le GEV

Le Guardie ecologiche volontarie (Gev) sono cittadini e cittadine amanti della natura, volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa dell’ambiente, che desiderano trasmettere agli altri le proprie conoscenze e la propria passione e che educano al rispetto del patrimonio naturale e paesistico della nostra regione.

Le Gev si assumono l’impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. Le Gev rivestono la funzione di pubblico ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale.

Le Gev esercitano funzioni informative e sanzionatorie. Si relazionano con le scolaresche e la cittadinanza, informano sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla tutela ambientale, redigono verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale, partecipano a monitoraggi e ad attività di tutela della biodiversità, collaborano con le autorità competenti in caso di emergenze di carattere ecologico e per la difesa del territorio.

Le Gev si preparano adeguatamente al loro compito, frequentando un corso di formazione e sostenendo un esame di idoneità. Vengono poi nominati dal Prefetto guardia giurata e ricevono il decreto di incarico dall’ente organizzatore presso il quale svolgeranno servizio.

Le Gev si identificano mediante il distintivo ed il tesserino, rilasciati ai sensi di legge e hanno il dovere di prestare almeno 168 ore annue di servizio.

Ambiti di competenza

L’ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento della guardia ecologica volontaria sono individuati dal decreto di incarico (art. 7, c.1 l.r. 9/2005), rilasciato dall’ente organizzatore in conformità con quanto stabilito dall’apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il D.p.g.r. n. 3832 del 21 aprile 2009, “Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie”, elenca le materie e relative disposizioni normative oggetto del potere di accertamento di tutte le Gev in servizio.

Inoltre, il decreto di incarico può estendere il potere di accertamento a norme contenute nei regolamenti in materia ambientale dell’ente organizzatore (parco regionale, provincia, comunità montana o comune capoluogo di provincia) presso il quale il volontario presta servizio.

Alle Gev possono essere affidati anche poteri di accertamento in materia di controllo sull’attività venatoria e/o piscatoria, ma soltanto se i volontari hanno frequentato con profitto specifici corsi e previa intesa con le province competenti.

Infine, per quanto riguarda la cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l’ARPA, questa può concretizzarsi soltanto previa intesa tra l’ente organizzatore e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale e idraulica, l’ARPA e i Carabinieri forestali.

Normativa di riferimento

In Lombardia, il servizio volontario di vigilanza ecologica, istituito già nel 1980, è disciplinato dalla Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 “Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, così come modificata dalla l.r. 12 del 21 maggio 2020, così come modificata dalla l.r. 12 del 21 maggio 2020.

In attuazione della legge sono stati emanati i seguenti atti:

  • D.p.g.r. 21 aprile 2009, n. 3832 – Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie (tale decreto sostituisce e revoca il precedente decreto n. 11726 del 22 ottobre 2008)
  • D.g.r. 18 novembre 2009, n. 10557 – Adeguamento dei segni distintivi del servizio volontario di vigilanza ecologica al nuovo marchio di Regione Lombardia di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9307/2009
  • D.g.r. 6 luglio 2011, n. 1951 – Definizione delle caratteristiche dei capi di abbigliamento delle guardie ecologiche volontarie (art. 3, c. 1, lett. E), l.r. 9/2005)
  • D.g.r. 21 dicembre 2020, n. 4137 – Criteri per l’attribuzione delle risorse finanziarie in parte corrente e in conto capitale agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica (artt. 3 e 12, l.r. 9/2005)
  • D.g.r. 15 dicembre 2021, n. 5705 – Definizione delle caratteristiche dei tesserini di riconoscimento delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie (art. 3, c. 1, lett. e) l.r. 9/2005)

 

Come si diventa GEV

I requisiti per poter diventare una Guardia ecologica volontaria, i corsi di formazione, l’esame e il decreto di incarico, come definito dalla legge regionale n. 9/2005.

I requisiti

L’aspirante guardia ecologica volontaria deve:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere subìto condanne penali definitive;
d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
d bis) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;
e) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l’addestramento pratico;
f) superare l’esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui all’articolo 5;
g) conseguire la nomina a guardia giurata.

I corsi di formazione, l’esame e il decreto di incarico

L’organizzazione delle Guardie ecologiche volontarie (Gev) è affidata dalla legge regionale agli enti organizzatori, che possono essere enti gestori dei parchi regionali, comunità montane, comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, province, Città metropolitana di Milano o comuni associati.

corsi di formazione per aspiranti Gev rientrano tra i compiti degli enti organizzatori, che ne curano quindi l’organizzazione e Il programma dettagliato in base alle indicazioni regionali. In genere hanno una durata minima di 50 ore e comprendono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, che trattano gli aspetti giuridici e normativi relativi alla figura delle Gev, l’organizzazione del servizio e la tutela ambientale, gli aspetti naturalistici e di conoscenza del territorio.

Per informazioni sull’esistenza o meno di corsi di formazione, sulle date e sul programma, occorre rivolgersi ai singoli enti organizzatori del territorio in cui si intende prestare il servizio volontario.

Al termine del corso le aspiranti Gev dovranno sostenere un esame davanti alla commissione regionale, nominata con decreto del direttore della competente direzione generale di Regione Lombardia.

In seguito al superamento dell’esame e dell’approvazione della nomina a guardia giurata da parte del Prefetto, l’ente organizzatore presso il quale verrà svolto il servizio conferisce l’incarico di guardia ecologica volontaria, mediante apposito decreto. Nel decreto di incarico sono specificati il territorio e le norme di competenza.

Le Gev hanno il dovere di prestare almeno 168 ore annue di servizio. Per lo svolgimento delle proprie attività le Gev si devono attenere strettamente agli ordini di servizio redatti dal responsabile e identificarsi sempre mediante il distintivo ed il tesserino, rilasciati ai sensi di legge.

 

Brochure 2026

 

Link al sito di Regione Lombardia:
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)