AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS | Nuove disposizioni per il territorio nazionale e per la Lombardia

DPCM 8 MARZO 2020 – DISPOSIZIONI IN VIGORE DALL’ 8 MARZO AL 3 APRILE 2020

SONO SOSPESI:

  • gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. (art. 1, lettera d);
  • le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi (art. 1, lettera s);
  • tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (art. 1, lettera g);
  • ogni attività per cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati (art. 1, lettera g);
  • i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ed è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza (art. 1, lettera h);
  • le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (art. 1, lettera i);
  • sono chiusi i musei e i luoghi della cultura (ad es. biblioteche) (art. 1, lettera l);
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, con le eccezioni indicate sotto fra le attività consentite (art. 1, lettera r);

SONO CONSENTITI:

  • le attività di ristorazione e dei bar, dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE (art. 1, lettera n)
  • le attività commerciali diverse da ristorazione e da bar a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, LE RICHIAMATE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE CHIUSE (art. 1, lettera o);
  • nei giorni feriali, il gestore delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, LE RICHIAMATE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE CHIUSE (art. 1, lettera r);
  • sia nei giorni feriali sia in quelli festivi e prefestivi rimangono aperti le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari all’interno di medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e mercati, ma il gestore (delle medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e mercati) è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE (art. 1, lettera r);
  • l’apertura dei luoghi di culto a condizione che vengano adottate le misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (art. 1, lettera 1).

CONTROLLI PER I SEGUENTI DIVIETI e/o RACCOMANDAZIONI:

  • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (Lombardia e altre province indicate dal DPCM), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, lettera a);
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1, lettera b);
  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus (art. 1, lettera c);

SANZIONI PENALI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il MANCATO RISPETTO degli OBBLIGHI di cui al DPCM 8-3-20 è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (art. 4 comma 2)  c.p. Art. 650. inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ ordine pubblico o d’ igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ arresto fino a tre mesi o con l’ ammenda fino a euro 206.

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS

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