P.S.A. – ORDINANZA N. 28 del 06/06/2023 – Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana

OPGR 28 del 6-6-2023

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PSA Zona Restrizione II

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Avviso raccolta funghi

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Zona di restrizione II (area infetta): Nei Comuni di Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verde, frazione Valverde della provincia di Pavia, facenti parte della zona di restrizione II (area infetta) come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, vengano adottate le seguenti misure:

Misure generali

  1. Affissione, da parte dei Comuni, all’ingresso dei centri abitati e paesi di apposita segnaletica, predisposta da ATS Pavia, di avviso di accesso in zona di Restrizione II per Peste Suina Africana (PSA);
  2. Le attività all’aperto svolte nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico – ricreative e sportive di qualsiasi genere sono consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall’allegato  2;
  3. Le manifestazioni e/o raduni campestri con un numero superiore a 20 persone, in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate, sono soggette ad autorizzazione da parte dell’autorità comunale, secondo quanto previsto dall’Ordinanza n.2/2023 all’art. 3, comma 1, lett. a) punto X), previo parere del Dipartimento Veterinario dell’ATS di Pavia (DV ATS PV) che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza;
  4. L’utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini. A tal fine tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata, all’utilizzo in aziende che allevano animali diversi dai suini e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole potrà essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l’assenza di contatto con suini o l’applicazione di altro trattamento equivalente.

Cinghiali

  1. Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA attraverso la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, con cadenza almeno settimanale, in aree individuate, in base al rischio di introduzione e diffusione della malattia, dal DV ATS PV, con il supporto tecnico scientifico dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV ATS PV, ditte specializzate.In caso di individuazione di carcasse di cinghiale positive, dovrà essere applicato uno schema di ricerca, anche nelle aree confinanti, finalizzato a individuare e rimuovere il maggior numero di carcasse possibile. In questo caso, al fine di implementare le attività di sorveglianza, potrà anche essere coinvolto personale espressamente individuato, incaricato e formato, ivi incluso personale in forza alla Protezione Civile;
  2. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della PSA da parte del DV ATS PV;
  3. Tutti i cinghiali rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA. Le carcasse degli animali morti e moribondi devono essere smaltite, come materiale di categoria I, secondo il Regolamento CE 1069/09, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza e secondo le indicazioni impartite dal DV ATS PV. Deve essere individuato, all’interno dell’area infetta, un apposito centro di stoccaggio conforme ai requisiti del Regolamento CE 1069/09, munito di locali/aree/attrezzature per il campionamento, per lo stoccaggio e per le procedure amministrative necessarie alla gestione di tali carcasse di cinghiale; in tale centro di stoccaggio devono essere convogliate, da parte della Polizia Provinciale di Pavia direttamente o tramite Ditta individuata e incaricata, le carcasse degli animali morti, moribondi e, in caso di necessità, abbattuti. Solo a seguito di esito favorevole degli accertamenti sanitari per PSA eseguiti dal DV ATS PV o sotto il suo controllo, le carcasse potranno essere trasportate ad impianto di smaltimento;
  4. È vietata l’attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia, l’attività di addestramento cani e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. L’attività di controllo faunistico ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 157/92 verso la specie cinghiale deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all’Allegato 1 alla presente ordinanza. Le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire applicando modalità selettive, anche notturne e da veicolo, con frequenza di almeno tre volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Provinciale di Pavia e attuate dalla medesima che si può avvalere degli operatori così come previsti dall’articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché di personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV ATS PV;
  5. In ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna, ricadente in zone sottoposte a restrizione II, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, devono essere attuate azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell’Allegato 1 “Piano di gestione della biosicurezza”, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del DV ATS PV;
  6. Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da cinghiali abbattuti in zona infetta;
  7. I capi di cinghiale abbattuti non possono essere destinati all’autoconsumo.
  8. In deroga al divieto di movimentazione al di fuori dei territori di cui al presente comma, la movimentazione di carni di cinghiali abbattuti, in attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, può avvenire verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s. m. e i..
  9. A tal fine, i cinghiali abbattuti devono essere stoccati presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzati nei piani di cui all’Allegato 1, campionati, a carico del DV ATS PV, per la ricerca della PSA ed essere movimentati solo a seguito di esito favorevole degli esami, verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina (CLS) ubicato comunque in zona infetta; dal CLS, fatto salvo l’esito favorevole delle visite ispettive, a carico del DV ATS PV, le carcasse possono essere inviate verso uno stabilimento di trasformazione, ubicato anche al di fuori della zona infetta. I sottoprodotti di tali carcasse dovranno essere smaltiti come materiale di categoria II;
  10. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
  11. In caso di segnalazione di cinghiali in difficoltà da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS), obbligo di contattare immediatamente le Autorità Competenti Locali (ACL) ai fini dell’abbattimento, esecuzione dei test diagnostici e smaltimento delle carcasse, secondo quanto indicato al precedente punto f;
  12. Divieto di movimentazione se non finalizzata all’abbattimento immediato di cinghiali catturati;

Suini allevati (inclusi i cinghiali):

  1. Censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l’orientamento produttivo, il numero di capi presenti;
  2. Divieto di movimentazione di suini detenuti, carni fresche e prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e s.m. e i.;
  3. Il DV ATS PV, fatto salvo quanto previsto dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023, in via prioritaria programma la macellazione immediata dei suini detenuti all’interno di allevamenti, ubicati in zona infetta, indipendentemente dalla tipologia che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone e verifica il divieto di riproduzione e di ripopolamento.
  4. Qualora non sia possibile attuare le misure di cui al precedente punto, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del Regolamento (UE) 2016/429, il Dipartimento Veterinario dell’ATS territorialmente competente dispone l’abbattimento, anche tramite macellazione in un impianto sito in zona infetta, e successiva distruzione dei suini;
  5. Il DV ATS PV, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;
  6. Il DV ATS PV esegue il campionamento per il successivo controllo virologico, a carico di IZSLER, di tutti i suini morti e dei casi sospetti come definiti dall’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2020/689.

Zona di restrizione I: Nei Comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De’ Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi, frazione Ruino e Canevino della provincia di Pavia,

facenti parte della zona di restrizione I, come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che

stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, vengano adottate le seguenti misure:

Cinghiali

  1. Deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA nei cinghiali attraverso la ricerca attiva delle carcasse, con cadenza almeno quindicinale, in aree individuati in base al rischio di introduzione e diffusione della PSA, dal DV ATS PV, con il supporto tecnico scientifico dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia con sede presso IZSLER. Per questa attività possono essere individuate e incaricate, dal DV ATS PV, ditte specializzate.
  2. Deve essere garantito il coordinamento della sorveglianza attiva e passiva della Peste Suina Africana da parte del DV ATS PV;
  3. L’attività venatoria verso il cinghiale è consentita con modalità selettive, mentre il controllo faunistico della specie è consentito con modalità sia collettive (girata) che selettive, anche notturne e da veicolo, con frequenza di almeno 2 volte alla settimana e utilizzando anche gabbie di cattura per successivo abbattimento, finalizzate all’eliminazione del maggior numero di capi possibile. Le attività di controllo faunistico verso la specie cinghiale sono coordinate dalla Polizia Provinciale di Pavia e attuate dalla medesima che si può avvalere degli operatori così come previsti dall’articolo 41 della Legge Regionale 26/93 nonché da personale in possesso dei medesimi requisiti ed afferente a ditte specificatamente incaricate dal DV ATS PV;
  4. Ogni Istituto faunistico o di protezione della fauna ricadente in zone sottoposte a restrizione I, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, deve consentire il prelievo venatorio con modalità selettive del cinghiale e attuare azioni di controllo faunistico verso la specie cinghiale. Tali Istituti devono sviluppare un piano di gestione della biosicurezza contenente gli elementi minimi riportati nell’Allegato 1 “Piano di gestione della biosicurezza”, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, soggetto ad approvazione da parte del Dipartimento Veterinario dell’ATS competente per territorio;
  5. I capi abbattuti possono essere destinati all’autoconsumo esclusivamente all’interno della stessa zona di restrizione I e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA;
  6. In deroga, la movimentazione di carni di cinghiale abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano può avvenire, verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2020/687 e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del Regolamento (UE) 2023/594 e s. m. e i.. Per questo fine, i cinghiali abbattuti possono essere stoccati presso un presso un centro di raccolta/di sosta della selvaggina autorizzati nei piani di cui all’Allegato 1 all’interno delle zone di restrizione I, campionati, da parte del DV ATS PV o sotto il suo controllo, per la ricerca della PSA e essere movimentati a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA verso un Centro di Lavorazione carni di selvaggina sito nelle zone di restrizione II o zone di restrizione I;
  7. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo in attività di controllo, come disposto dalla normativa di settore regionale;
  8. Divieto di movimentazione se non finalizzata all’abbattimento immediato di cinghiali catturati.